Art. 7.
(Scelta dei soggetti da invitare nella licitazione privata, nell'appalto concorso e nella trattativa privata)

      1. Nella licitazione privata, nell'appalto concorso e nella trattativa privata il committente

 

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sceglie, tra i candidati in possesso dei requisiti prescritti dagli articoli 8, 9 e 10 ed i cui prodotti hanno ottenuto, quando richiesta a pena di inammissibilità della domanda di partecipazione, la certificazione, quelli da invitare per la presentazione delle offerte o per la trattativa.
      2. Il committente si basa sulle informazioni ricevute in merito alla situazione dell'aspirante partecipante, nonché sulle informazioni e sulle formalità necessarie per valutare le condizioni minime di natura tecnica, tecnologica ed economica che devono essere soddisfatte.
      3. Nella licitazione privata e nell'appalto concorso, il committente può prevedere, facendone menzione nel bando di gara, il numero minimo e massimo di candidati che intende invitare; i limiti sono definiti in relazione alla natura tecnica dei prodotti da acquisire, fermo restando che il numero minimo non deve essere inferiore a cinque e quello massimo, almeno di norma, a venti fornitori; in ogni caso il numero di candidati invitati a presentare offerte deve essere sufficiente a garantire una concorrenza effettiva.
      4. Nella trattativa privata, il numero dei candidati non può essere inferiore a tre, purché vi sia un numero sufficiente di candidati idonei.
      5. Il committente rivolge gli inviti, senza discriminazioni basate sulla nazionalità, ai candidati italiani o di altri Stati membri dell'Unione europea in possesso dei requisiti richiamati al comma 1.